La riforma dei reati agroalimentari merita particolare attenzione per l’imponente aspirazione a fornire uno strumento efficace per la lotta alle agromafie ed alle fattispecie di reato che si consumano nelle filiere agricola ed agro commerciale, con innalzamento significativo della soglia di tutela della salute dei consumatori e dei produttori di qualità agroalimentare.
Sotto il profilo della responsabilità dell’ente ex D.Lgs. 231/2001, merita attenzione non soltanto il necessario (ed ulteriore) arricchimento del catalogo dei reati presupposto, mediante la novella dell’art. 25-bis.1 e l’introduzione di due nuove articoli 25-bis.2 “Frodi in commercio di prodotti alimentari” e 25-bis.3 “Delitti contro la salute pubblica”, ma soprattutto l’inserimento di un nuovo articolo 6-bis, recante espresse indicazioni per il modello di organizzazione dell’ente qualificato come impresa alimentare.
Vediamo insieme il testo della disposizione del ddl.
“Art. 4. (Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)
1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 6 è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. – (Modelli di organizzazione dell’ente qualificato come impresa alimentare). – 1. Nei casi di cui all’articolo 6, il modello di organizzazione e gestione idoneo ad avere efficacia esimente o attenuante della responsabilità amministrativa delle imprese alimentari costituite in forma societaria, come individuate ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici, a livello nazionale e sovranazionale, relativi:
a) al rispetto degli standard relativi alla fornitura di informazioni sugli alimenti;
b) alle attività di verifica sui contenuti delle comunicazioni pubblicitarie al fine di garantire la coerenza degli stessi rispetto alle caratteristiche del prodotto;
c) alle attività di vigilanza con riferimento alla rintracciabilità, ovvero alla possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un prodotto alimentare attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione;
d) alle attività di controllo sui prodotti alimentari, finalizzati a garantire la qualità, la sicurezza e l’integrità dei prodotti e delle relative confezioni in tutte le fasi della filiera;
e) alle procedure di ritiro o di richiamo dei prodotti alimentari importati, prodotti, trasformati, lavorati o distribuiti non conformi ai requisiti di sicurezza degli alimenti;
f) alle attività di valutazione e di gestione del rischio, compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo;
g) alle periodiche verifiche sull’effettività e sull’adeguatezza del modello.
2. I modelli di cui al comma 1, avuto riguardo alla natura e alle dimensioni dell’organizzazione e del tipo di attività svolta, devono in ogni caso prevedere:
a) idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività ivi prescritte;
b) un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
c) un idoneo sistema di vigilanza e controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla genuinità e alla sicurezza dei prodotti alimentari, alla lealtà commerciale nei confronti dei consumatori, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
3. Nelle piccole e medie imprese, di cui all’articolo 5 della legge 11 novembre 2011, n. 180, il compito di vigilanza sul funzionamento dei modelli in materia di reati alimentari può essere affidato anche a un solo soggetto, purché dotato di adeguata professionalità e specifica competenza nel settore alimentare nonché di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Tale soggetto è individuato nell’ambito di apposito elenco nazionale istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico.
4. Il titolare di imprese alimentari aventi meno di dieci dipendenti e volume d’affari annuo inferiore a 2 milioni di euro può svolgere direttamente i compiti di prevenzione e tutela della sicurezza degli
alimenti o mangimi e della lealtà commerciale, qualora abbia frequentato corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi correlati alla propria attività produttiva nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni, da definire mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In tale ipotesi, non ha l’obbligo di designare l’operatore del settore degli alimenti o dei mangimi, il responsabile della produzione e il responsabile della qualità…».
La norma è diretta agli enti qualificati come “impresa alimentare” ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, ossia quelle soggettività che, con o senza fini di lucro, svolgono una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti.
La disposizione contiene importanti indicazioni circa i requisiti che il modello deve avere affinchè possa essere idoneo ad avere efficacia esimente o attenuante della responsabilità dell’ente impresa alimentare esercitata in forma societaria, con ulteriori indicazioni in ordine al sistema di vigilanza per le piccole e medie imprese, oltrechè per le imprese alimentari che contano meno di dieci dipendenti e volume d’affari annuo inferiore a due milioni di euro.
Alcune riflessioni.
Certamente l’introduzione della riforma nel panorama legislativo italiano comporterà da parte delle imprese alimentari la necessità di conformarsi alla norma, mediante completa revisione dei compliance programs già adottati, se non l’adozione stessa di un sistema preventivo in caso di imprese di piccole dimensioni che ne risultino ancora sprovviste. Basti pensare che il sistema sanzionatorio previsto a carico dell’ente, oltre all’elevata ed indefettibile sanzione pecuniaria, prevede, tra l’altro, l’interdizione dall’esercizio dell’attività, nei casi più gravi in via definitiva.
E questo offre lo spunto per una considerazione di ordine generale.
Il D.Lgs. 231/2001 sta per festeggiare il suo ventesimo anno: da tempo, i cultori della materia auspicano una riforma sistematica che preveda una maggiore tipizzazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, che possa orientare l’interprete nelle valutazioni di idoneità ed efficace attuazione, arginando le applicazioni discrezionali della norma.
A leggere il ddl in esame sembrerebbe che il Legislatore stia forse recependo alcune delle istanze; certo è che, a fronte della continua espansione delle fattispecie penali presupposto e considerando il pesante sistema sanzionatorio e le misure cautelari che possono essere disposte a carico dell’ente, appare sempre più arduo ritenere come realmente facoltativa l’adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo, attorno al quale ruota e si gioca l’accertamento di responsabilità.