Come oramai appurato, l’auto-isolamento dovuto al lockdown ha portato tante persone a cercare nel digitale la risposta alle necessità di approvvigionamento e di intrattenimento, attraverso gli acquisti online.
Molte aziende medio-piccole che fino a poco tempo fa agivano solo con vendite off-line, hanno introdotto, tramite l’e-commerce, anche vendite on-line.
Vediamo quali sono, dal punto di vista contrattuale, le problematiche che comporta la realizzazione di un negozio on-line, poiché vi è una complessa attività da tenere in considerazione, che riguarda, in particolare:
1) La fornitura del sito dedicato all’e-commerce da parte di azienda specializzata;
2) La disciplina legale delle vendite on-line che va inserita nel sito e che deve comprendere: le condizioni generali di vendita e dell’adeguamento della modulistica alla normativa a tutela del consumatore (tra cui la disciplina del recesso e dei resi); la disciplina della privacy; la disciplina dei pagamenti;
3) la scelta delle modalità di conclusione del contratto informatico che si vogliono applicare, perché ciò comporta una diversa impostazione dell’offerta di vendita, che viene effettuata con il negozio on-line;
4) la scelta del mercato di riferimento, cioè del paese o dei paesi nei quali si vuole operare, poiché occorrerà tener conto anche delle norme imperative applicabili nel paese destinatario della vendita on line e delle relative problematiche fiscali;
5) la stipulazione dei contratti di trasporto e degli eventuali contratti di deposito
Tra tutte le suddette attività, merita particolare attenzione la scelta del paese nel quale proporre la vendita e il rispetto di quanto impone il nuovo Reg. (UE) 28 febbraio 2018, n. 2018/302, entrato in vigore il 03.12.2018, volto ad impedire i blocchi geografici ingiustificati: c.d. geoblocking.
A parte qualche eccezione, come più avanti si dirà, il divieto di geoblocking significa che i fornitori on-line di servizi e beni non hanno più la possibilità di mettere la propria offerta a disposizione solo degli utenti di alcuni paesi dell’UE o di stabilire condizioni di acquisto, consegna o pagamento della propria offerta che differiscano a seconda della residenza, sede o nazionalità, come spesso è stato fatto fino all’entrata in vigore del suddetto regolamento: ad esempio, un italiano che voleva acquistare su un sito spagnolo, dopo aver scelto il prodotto, al momento di finalizzare l’acquisto era reindirizzato alla pagina italiana del sito, dove, però, non era detto che lo stesso prodotto fosse disponibile e che il prezzo fosse il medesimo; altro esempio è rappresentato da negozi on-line che non accettavano carte di credito emesse da banche di altri Paesi europei, altri che negavano la registrazione agli utenti che avevano un indirizzo fisico in un’altra Nazione.
La normativa introdotta nell’Unione Europea con il suddetto regolamento reca misure volte ad impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate, come visto, sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell’acquisto di beni ma anche di servizi immateriali come cloud e spazio web per siti Internet.
Tale regolamento si applica anche ai biglietti di concerti, ingressi a mostre, noleggio auto e parchi divertimento.
Eurodisney è stato uno degli esempi più celebri di geoblocking: il parco per bambini, che si trova in Francia, era finito nel mirino della Commissione Europea per aver applicato prezzi maggiorati ai clienti tedeschi e inglesi che acquistavano online.
Per tutti i contenuti digitali protetti dal copyright, come e-book, musica e giochi on-line, resta invece il geoblocking: non vi si potrà accedere dall’estero. Il Parlamento Europeo è però riuscito a spuntare una “clausola di revisione” che impone alla Commissione di rivalutare la questione entro due anni.
Va chiarito, però, che tale regolamento cancella il blocco, ma non obbliga a vendere fuori dal proprio paese o ad avere prezzi uguali per tutta l’Europa: il trattamento discriminatorio è proibito solo se collegato o dipendente da fattori di carattere geografico e non da altri, quali, ad esempio, il fattore temporale; ragion per cui le imprese potranno adattare prezzi e condizioni a tempi, circostanze e tipologie di clientela e potranno praticare offerte stagionali.
E’ inoltre prevista una deroga nei casi in cui la limitazione dell’accesso o il reindirizzamento siano necessari al fine di garantire il rispetto una norma della legislazione europea o nazionale (es. divieto di visualizzare specifici contenuti in alcuni Stati membri).
Inoltre, la differenziazione tariffaria non sarà vietata e gli operatori saranno quindi liberi di offrire diverse condizioni generali – prezzi inclusi – e di privilegiare, in particolari territori, determinati gruppi di clienti.
In conclusione: per aprire un negozio on-line e, quindi, intraprendere un’attività di e-commerce, vi sono molte questioni giuridiche da tenere in considerazione e da rispettare, al fine di trarre il maggior vantaggio possibile da tale nuova tipologia di vendita, eliminando o, comunque, riducendo al minimo, conseguenze negative, dovute alla mancata conoscenza o al mancato rispetto della normativa di settore.