L’emergenza che stiamo vivendo in questi giorni ha visto aprire il sipario su quella modalità di esecuzione del lavoro subordinato, nota alla nostra legislazione come lavoro agile, ma più conosciuta come smart working.
Fino ad oggi questo strumento è stato privilegiato dalle grandi imprese, ma non è riservato solo ad esse!
Abbiamo letto tanto, nell’ultima settimana: disposizioni ministeriali, commenti e consigli, ma è assolutamente condivisibile il monito di chi ricorda che l’introduzione in un’azienda dello smart working non si può improvvisare.
L’altro ieri, l’Inail ha messo a disposizione nel proprio sito internet l’informativa per i lavoratori, disposta a norma dell’art. 22 L. 81/2017, in cui sono enucleate una serie di informazioni, appunto, che dimostrano come siano necessarie molteplici preliminari valutazioni, poiché adottare il lavoro agile non significa semplicemente lasciare il proprio dipendente lavorare da casa!
Per chi si approccia ora, per la prima volta a questa modalità perché si trova nelle zone c.d. “rosse”, o per chi si trovi altrove e sia solo incuriosito da questo modello, offriamo qualche spunto utile.
Cos’è lo smart-working? è una modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, che si introduce mediante un accordo tra le parti anche con organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Nota bene: l’art. 2 DPCM 25.02.2020 alleggerisce dalla sottoscrizione di un accordo di lavoro individuale i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attivita’ lavorativa fuori da tali territori (il lasso di temporale è sino al 15 marzo 2020).
Quali sono i riferimenti normativi? La disciplina ordinaria è contenuta negli articoli 18 ss. della Legge 22.05.2017, n. 81 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato).
Quali sono gli aspetti necessariamente da valutare?
1)Salute e sicurezza sul lavoro: prime fra tutte, aggiornamento delle documentazioni di valutazione del rischio, formazione e informazione: dal 26 febbraio scorso è disponibile sul sito Inail l’informativa prevista dall’art. 22 L. 81/2017
Attenzione: la predetta norma stabilisce che lo smart-worker è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
2)Revisione ed aggiornamento del codice disciplinare (anche se il vincolo di subordinazione risulta attenuato, il datore di lavoro non è spogliato del suo potere di controllo).
3) Agire in conformità all’art. 4 dello statuto dei lavoratori, sul controllo a distanza: l’uso della tecnologia è fortemente impattante in caso di smart-working, sarà quindi necessario munirsi di un sistema di gestione che preveda by design e by default l’adozione e il rispetto di procedure interne, policy aziendali sull’uso degli strumenti di lavoro regolamenti sull’esercizio del potere di controllo, a tutela della dignità e riservatezza del lavoratore subordinato, che siano conformi alle normative ed alle linee guida adottate in materia.
4) Tutela dei dati personali del lavoratore e tutela delle informazioni aziendali: adottare o aggiornare il proprio sistema di gestione dei dati personali secondo il Reg. UE 16/679, è essenziale che il lavoratore venga “formato” e “previamente informato” del possibile controllo datoriale, attuato indirettamente anche tramite l’uso degli strumenti tecnologici, e delle modalità di tale controllo, a pena di inutilizzabilità delle informazioni raccolte (questa informativa è diversa e ulteriore rispetto a quella in materia di salute e sicurezza sul lavoro).
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Abbandonando le definizioni legislative, secondo l’Osservatorio Smart Working – School of Management del Politecnico di Milano – il lavoro agile è una nuova filosofia manageriale, un nuovo approccio al lavoro che comporta una revisione della cultura organizzativa, flessibilità rispetto a orari e luoghi di lavoro, dotazione tecnologica e spazi fisici.
Ed è dato acquisito che questo approccio al lavoro, orientato ad una responsabilizzazione verso il “risultato”, restituisce centralità alle persone ed alle loro esigenze di vita e, riconoscendo al lavoratore flessibilità e autonomia nella scelta di spazi, orari e strumenti, accresce la motivazione e genera, in definitiva, benessere all’interno dell’azienda.
Merita una riflessione, che va oltre l’attuale emergenza.